Come noto, l’art. 2504-quater c.c. prevede che, una volta che l’atto di fusione sia stato iscritto nei competenti uffici del registro delle imprese, la sua invalidità non può essere pronunciata (regola applicabile anche all’atto di scissione in forza del rinvio contenuto nell’art. 2506-ter, comma 5, c.c.). A questo proposito la Corte di Cassazione ha ribadito…