In materia di doveri degli amministratori di società, l’art. 2392, comma 1, c.c. prevede che “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”. I giudici di legittimità hanno evidenziato che, nel caso in cui si verifichino ammanchi di cassa nei conti della società, il comportamento diligente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non può esaurirsi “nell’atteggiamento neutrale assunto da entrambi gli organi difronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità […] omettendo (scilicet: formalizzando) le denunce previste ex art. 2409, ultimo comma, c.c.”. Ciò in ragione del fatto che “la responsabilità degli amministratori e dei sindaci trova fondamento non già nell’individuazione di specifiche condotte appropriative o distrattive […], ma nell’omesso controllo, cui gli amministratori e i sindaci tutti erano tenuti, quanto ad atti che avevano comportato la perdita delle risorse patrimoniali della società”.