La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in merito a taluni profili giuridici relativi agli accordi o ai regolamenti di cd. cash pooling, ossia di tesoreria accentrata, molto diffusi nella prassi dei gruppi societari particolarmente integrati, specie se di grandi dimensioni. I giudici di legittimità – dopo aver premesso che “il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei contratti atipici (ex articolo 1322 c.c.) e può essere definito quale accordo stipulato autonomamente da tutte le consociate di un gruppo (c.d. partecipants, con una stessa società, denominato società pooler e generalmente individuato nella holding o nella finanziaria del gruppo), che funge da centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un conto corrente “accentrato” sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata” – hanno confermato che: (a) “i trasferimenti di risorse fra partecipants e pooler devono essere eseguiti in presenza di una antecedente puntuale regolamentazione contrattuale dei rapporti interni al gruppo, dovendosi stipulare un contratto con indicazioni relative alle modalità e ai termini con cui i saldi dei conti correnti periferici delle consociate devono essere trasferiti al conto corrente accentrato, nonché alle modalità e ai termini entro i quali il pooler deve restituire la liquidità ricevuta sul conto accentrato di cui è titolare, ed anche all’ammontare dei tassi in base ai quali maturano gli interessi attivi e passivi, sui crediti annotati nel conto comune, alle modalità con cui gli interessi verranno corrisposti ed all’eventuale commissione spettante al pooler per lo svolgimento dell’attività di tesoriere”; (b) “siffatto accordo deve inscriversi all’interno della logica dei c.d. vantaggi compensativi, propria dell’operatività di un gruppo di imprese, e in base alla quale operazioni che, isolatamente considerate, evidenziano margini di rischio per una persona giuridica, possono trovare giustificazione nei vantaggi che la medesima società riceve da scelte gestionali poste in essere a suo beneficio da altri enti del medesimo gruppo o dalla holding che dirige il raggruppamento di imprese”.