Come noto, l’art. 2383, comma 3, c.c. prevede che gli amministratori di società per azioni “sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costitutivo, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”. Con riferimento alla qualificazione di quali situazioni e comportamenti possano integrare una “giusta causa”…