Intervenendo su un argomento oggetto di differenti pronunce giurisprudenziali – giunte talvolta a soluzioni interpretative contrastanti – la Corte di Cassazione si è espressa sulla possibilità dei soci di società di capitali di recedere ad nutum nel caso in cui la società abbia un termine di durata definito, ma assai lungo o che comunque superi l’aspettativa di vita del socio che desideri fuoriuscire dalla compagine. A questo proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che – nel valutare se un termine temporale di durata pur definito, ma molto esteso, possa comunque legittimare il diritto di recedere dalla società – è “irrilevante” la “la propria aspettativa di vita ovvero la durata media di vita del socio-persona fisica”, dovendosi invece assumere come corretto parametro di riferimento temporale quello della “ragionevole data di compimento del progetto imprenditoriale” (così riprendendo un proprio precedente del 2013).