La Legge 6 novembre 2012, n. 190 (cosiddetta Legge Anticorruzione) ha apportato significative modifiche in materia di lotta alle condotte illecite corruttive. Fra l’altro, tale Legge ha previsto lo “spacchettamento” del previgente art. 317 c.p. nelle due fattispecie di concussione (attualmente disciplinata dal citato art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (regolata, invece, dall’art. 319-quater c.p.). A seguito di tale riforma, la giurisprudenza ha affrontato in più occasioni la portata normativa delle due disposizioni, come riformate dalla Legge Anticorruzione. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto recentemente modo di confermare che: (a) sussiste continuità normativa fra la previgente fattispecie di concussione per induzione (art. 317 c.p.) e l’attuale fattispecie di induzione indebita a dare o promettere utilità (attuale art. 319-quater c.p.), (b) la nuova fattispecie di abuso costrittivo (art. 317 c.p., come modificato dalla Legge Anticorruzione) “evoca una condotta di violenza e di minaccia con conseguente individuazione di un autore e di una vittima”, (c) ai fini della configurazione del delitto di induzione a dare o promettere utilità “concorrono un elemento negativo, l’assenza di violenza-minaccia da parte dell’intraneus, ed uno positivo, il conseguimento di un vantaggio indebito in capo all’extraneus”, (d) nei casi che si pongono “al confine tra la concussione e l’induzione indebita”, occorre effettuare un’approfondita analisi della vicenda concreta posta all’attenzione del giudice con riferimento al “danno ingiusto” e al “vantaggio indebito”, elementi che contraddistinguono le due fattispecie di reato in oggetto.