Come noto, la riforma del diritto societario del 2003 ha riformulato in modo non trascurabile la norma di cui all’articolo 2392, comma 2 c.c. Infatti, a seguito della riforma, tale disposizione prevede che “gli amministratori […] sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose” (la disciplina previgente sanciva un più oneroso obbligo di “vigilanza” sulla gestione delegata). Per altro verso, l’art. 2381, comma 6, c.c. prevede che “gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. A questo riguardo, ma con specifico riferimento agli esponenti di enti creditizi, la Corte di Cassazione ha ribadito un proprio stringente principio di diritto, ad avviso del quale “il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli artt. 2381, 3° e 6° co., e 2392 cod. civ., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del ‘business’ bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega”.