Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha recentemente adottato la Circolare Ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019, riguardante gli “Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Ulteriori chiarimenti”. Ricordando che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (meglio noto come Codice del Terzo Settore) dispone al proprio art. 101, comma 2, che “fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale” e che gli enti iscritti in tali registri “si adeguano alle disposizioni inderogabili del [Codice] entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” potendo entro il medesimo termine “modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria”, il Ministero ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti con riferimento: (i) alle conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari, e (ii) alla tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica.