La Suprema Corte ha recentemente fornito alcuni chiarimenti in merito alla natura della “competenza” delle sezioni specializzate in materia di impresa, disciplinate dal Decreto Legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1. In particolare, le Sezioni Unite hanno confermato che: (i) non si tratta di questione di competenza in senso tecnico, ma di semplice divisione dell’articolazione interna del tribunale, nel caso in cui si tratti del medesimo ufficio giudiziario, così che la proposizione di un eventuale regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile, (ii) si tratta invece di questione di competenza in senso tecnico “nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata”. Così, nel primo caso, troveranno eventualmente applicazione “i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta, e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal Presidente del Tribunale”.