La legge disciplina in modo puntuale l’istituzione e l’operatività dei fondi comuni d’investimento, come anche l’attività delle società di gestione del risparmio che gestiscono tali fondi. Non è tuttavia definito in modo esplicito dalla legge se i fondi comuni d’investimento siano dotati di una propria personalità giuridica oppure se la loro qualificazione giuridica si esaurisca in quella di un mero patrimonio separato della SGR. A questo riguardo, riprendendo un proprio noto precedente di quasi dieci anni fa (e smentendo le successive, diverse, conclusioni cui è giunto il Tribunale di Milano un paio di anni fa, ove si era riconosciuta la personalità giuridica dei fondi comuni d’investimento), la Cassazione ha ribadito che “i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (d. lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio”, avendo peraltro dichiarato in modo esplicito che al momento “non [sono state] prospettate serie ragioni […] contrarie” a tale conclusione.