Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione – riprendendo un proprio consolidato orientamento giurisprudenziale – hanno recentemente ribadito il principio di diritto ad avviso del quale, in materia di responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica, la giurisdizione è quella del giudice civile e non di quello amministrativo-contabile, in quanto “la compartecipazione di soggetti privati alla realizzazione di scopi pubblici non è […] elemento sufficiente a tramutare la forma e la natura dell’ente, e, conseguentemente, a radicare la giurisdizione contabile, che può investire i soggetti legati alla P.A. da un rapporto di servizio, configurabile con i soggetti chiamati a controllare e vigilare l’uso del danaro pubblico impiegato dai soggetti privati di cui l’amministrazione si avvale, ma non direttamente con questi ultimi, in specie con società di diritto privato, e tantomeno con i dirigenti o i dipendenti di esse”.