A partire dal 2020 avrebbero dovuto cessare di applicarsi le norme relative alle quote minime di rappresentanza per il genere meno rappresentato negli organi sociali delle società quotate, di cui agli artt. 147-ter, comma 1-ter, 147-quater, comma 1-bis, e 148, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF), come introdotte dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 (Legge Golfo-Mosca). Al fine di garantire continuità all’applicazione di tale disciplina sull’equilibrio di genere, il legislatore è intervenuto con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), il cui art. 1, commi 302-303, prevede: (a) l’estensione del termine di tre mandati originariamente contenuto nella Legge Golfo-Mosca a un maggior termine di sei mandati (senza però specificare se questi ultimi includano o meno i primi tre già trascorsi); (b) che al genere meno rappresentato siano riservati almeno 2/5 (non più almeno 1/3) dei membri dell’organo amministrativo o di controllo di appartenenza. L’art. 1, comma 304, prevede che il nuovo criterio di riparto “si applica a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge” (ossia successivo al 1° gennaio 2020). Si ricorda che il Codice di Autodisciplina era già stato modificato nel luglio 2018 al fine di garantire continuità all’applicazione della disciplina sull’equilibrio di genere.