È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento Ordinario n. 21 – il testo del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (noto anche come “Decreto Rilancio”). Il Decreto Rilancio è stato adottato considerata la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro e all’economia, in materia di politiche sociali, nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto Rilancio interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, prevedendo una disciplina con riferimento, fra l’altro, ai seguenti settori: (i) salute e sicurezza; (ii) imprese ed economia; (iii) lavoratori; (iv) disabilità e famiglia: (v) enti territoriali; (vi) fiscalità; e (vii) tutela del risparmio nel settore creditizio. Tra le misure di sostegno alle imprese, l’art. 26 introduce alcune disposizioni relative al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, che si applicano agli aumenti di capitale di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee e alle società che esercitano attività assicurative che rispettino alcuni parametri dimensionali, ossia: (a) presentino un ammontare di ricavi non superiore a euro 5 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto; (b) abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; e (c) abbiano deliberato ed eseguito, dopo l’entrata in vigore del Decreto ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato (e, in tale ultimo caso, ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro in una o più società in esecuzione dell’aumento di capitale, spetta un credito d’imposta pari al 20% dell’investimento effettuato).