La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in ambito di doveri informativi dell’intermediario nei confronti della propria clientela in relazione alla negoziazione di titoli, ai sensi degli artt. 21 del Testo Unico della Finanza e delle relative disposizioni di attuazione in materia di obbligo di consegna dei documenti informativi. A questo proposito, la pronuncia in oggetto ha confermato il proprio orientamento ad avviso del quale l’intermediario, prima di stipulare con il proprio cliente il contratto di negoziazione, deve aver necessariamente “acquisito l’offering circular, che riporta le caratteristiche essenziali dell’emissione, quando i titoli risultino privi di prospetto informativo e di rating”, in quanto è obbligo dell’intermediario “attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un’informazione adeguata all’investitore sulle caratteristiche del prodotto”.
Cass. Civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9148