Come noto, l’art. 2495, comma 2, c.c. dispone che, in materia di responsabilità dei liquidatori di società di capitali, “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale…