Come noto, l’art. 2082 c.c. definisce come “imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. A questo riguardo la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito un fondamentale principio (affermatosi a partire dagli anni ’90), secondo cui “lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo)…