Come noto, l’art. 2392, comma 1, c.c. prevede, in materia di doveri e responsabilità degli amministratori di società per azioni, che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. Pronunciandosi sull’onere della prova in relazione all’azione sociale di responsabilità avviata per violazione dei doveri da parte degli amministratori, la Suprema Corte ha confermato che: (a) la società ha “soltanto l’onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificato”; (b) con specifico riferimento all’obbligo di agire con diligenza ai sensi della disposizione sopra richiamata, “chi agisce in giudizio deve dare dimostrazione di quegli elementi di contesto dai quali è possibile inferire la violazione del predetto dovere”; (c) agli amministratori convenuti è invece addossato “l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti”.