In materia di società in accomandita semplice, da un lato, l’art. 2313, comma 1, c.c. prevede che “i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita”, dall’altro, l’art. 2290 c.c. prevede che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”. A questo riguardo, pronunciandosi in relazione a un caso in materia di debiti verso l’erario, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che “il recesso del socio di società di persone, di cui non sia stata data pubblicità ai sensi dell’art. 2290 comma 2 cod. civ. e quindi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese, non è opponibile ai terzi, non producendo esso i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario, sì che devesi considerare ancora in essere il rapporto societario nei confronti dei terzi”. Pertanto, sino all’iscrizione della variazione nella compagine sociale, il socio non potrà opporre ai terzi la fuoriuscita da quest’ultima, rimanendo responsabile secondo il regime legale ordinario.