Con riferimento alle operazioni di trasformazione societaria, l’art. 2500-quinquies c.c. prevede che “la trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione”. A questo riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato che “la comunicazione deve avere come oggetto specifico la trasformazione della società”, potendo “consistere nella semplice notizia della trasformazione, non essendo necessario portare a conoscenza del destinatario l’intero contenuto della deliberazione [in quanto] la comunicazione serve soltanto a metterlo in grado di tutelare i propri interessi, manifestando il proprio dissenso alla liberazione”. Quanto alla possibilità di una conoscenza acquisita altrove da parte dei creditori (ossia al di fuori della comunicazione di cui alla disposizione richiamata), la pronuncia in oggetto ha chiarito che si può “avere un consenso “presunto” esclusivamente per effetto della comunicazione che abbia quale oggetto specifico la trasformazione. Alla mancata comunicazione non possono supplire né la conoscenza acquisita aliunde della stessa trasformazione da parte dei creditori […]; né l’invio di atti ai medesimi dai quali l’avvenuta trasformazione sia riconoscibile; tanto meno è sufficiente la notizia legale dell’avvenuta trasformazione che deriva dalla pubblicità della delibera, come infondatamente adombrano i ricorrenti”.