La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato e pubblicato una nuova massima in materia societaria. Ricordando che la Commissione Società elabora indicazioni per casi di difficile interpretazione, indicando ai notai – e, più in generale, agli operatori – principi a cui uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati, la nuova massima (Massima n. 196) ha ad oggetto la sospensione della disciplina in tema di riduzione del capitale per perdite, nel periodo di emergenza da Covid-19. In particolare, la massima – che sostituisce la Massima n. 191 del 16 giugno 2020 – chiarisce che “per ‘perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020’, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. 23/2020 (convertito con L. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della L. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.”.