Come noto, il rapporto che lega gli amministratori, posti al vertice dell’organizzazione dell’ente, alla società è di “immedesimazione organica”. Pronunciandosi in relazione alla possibilità per un amministratore di essere un lavoratore subordinato della società, la Suprema Corte ha confermato il principio di diritto secondo cui “è del tutto compatibile la posizione di socio di società di capitali con quella di amministratore della stessa, tranne le ipotesi di amministratore unico o di socio “sovrano””, infatti detta doppia veste è ammissibile a condizione che “il vincolo della subordinazione risulti da un concreto assoggettamento del socio [che sia anche lavoratore subordinato] alle direttive ed al controllo dell’organo collegiale amministrativo”. Inoltre, perché la situazione descritta sia legittima, occorre accertare “in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento ad effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare” da parte dell’organo amministrativo.