L’art. 2560 c.c., nel disciplinare la responsabilità per i debiti relativi all’azienda commerciale oggetto di trasferimento, prevede che di essi risponde “anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, restando ferma la responsabilità anche del venditore, salvo il consenso dei creditori. A questo riguardo, confermando un proprio precedente orientamento, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “la mancata sottoscrizione dei libri contabili obbligatori da parte del cedente dell’azienda non è impeditiva del riconoscimento del credito vantato da un terzo nei confronti di detto cedente, il cui debito si trasmette al cessionario accollante, potendo detto credito essere provato anche attraverso altri riscontri e pure mediante presunzioni. Solo l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda è propriamente un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente dell’azienda per i debiti ad essa inerenti”. Infatti, come precisato nella pronuncia in oggetto, la disposizione di legge sopra riportata “è dettata non solo dall’esigenza di tutelare í terzi creditori […] ma anche da quella di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti, specificità che va esclusa nell’ipotesi in cui i dati riportati nelle scritture contabili siano parziali e carenti nell’indicazione del soggetto titolare del credito, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro”.