In materia di start-up innovative, l’art. 31, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che tale tipologia di società non è soggetta a procedure concorsuali diverse dai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. L’art. 25 del citato D.L. 179/2012 limita l’applicazione alla singola società della disciplina speciale in materia di start-up innovative a un termine massimo temporale di cinque anni. Nel leggere congiuntamente le disposizioni appena richiamate, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il termine quinquennale di non assoggettabilità della start up innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e succ. mod., ai sensi dell’art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell’art. 25 del d.l. n. 179 del 2012”.