La European Securities and Markets Authority (ESMA) ha recentemente pubblicato un aggiornamento del proprio documento di Q&A riguardante il Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR). Lo scopo delle Q&A è quello di promuovere un approccio uniforme nell’applicazione della disciplina in parola. Con l’aggiornamento in oggetto, l’ESMA ha introdotto due nuove domande: (i) la prima (Q5.11), in materia di informazioni finanziarie, chiarisce che se un’informazione viene classificata da un emittente come “privilegiata”, ai sensi dell’art. 7 MAR, durante la predisposizione delle informazioni finanziarie periodiche, della relazione finanziaria semestrale o di quella annuale, l’emittente è obbligato a pubblicare tale informazione senza indugio (fatta salva la possibilità, per l’emittente, di ritardarne la comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 17 MAR); (ii) la seconda (Q5.12), in materia di informazioni privilegiate e aspettative degli analisti di mercato, chiarisce che, al fine di determinare se un’informazione sia o meno qualificabile come “privilegiata”, ai sensi dell’art. 7 MAR, l’emittente è tenuto a considerare qualsiasi informazione disponibile, ivi incluse le aspettative degli analisti di mercato (cd. consensus). Secondo l’ESMA, infatti, il consensus degli analisti può avere un impatto concreto sulle aspettative del mercato e potrebbe dunque quantomeno condizionare le decisioni degli investitori.