Al fine di garantire l’indipendenza dei componenti dell’organo di controllo delle società per azioni, nonché l’efficacia della loro attività di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, l’art. 2399 c.c. individua alcune cause di ineleggibilità e di decadenza. Una di tali cause consiste nell’essere “legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza”. La Corte di Cassazione ha recentemente declinato in maggior dettaglio l’ampia formulazione appena richiamata: (a) “chi svolge in modo continuativo prestazioni di consulenza sull’oggetto che deve essere controllato da parte del collegio sindacale e sia comunque titolare di un rapporto di natura patrimoniale, si trova in una situazione che compromette in radice la sua imparzialità e indipendenza”; (b) “la compromissione dell’indipendenza del sindaco sussiste non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell’attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando l’attività di consulenza sia prestata […] da un socio o collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco”. La Corte ha ritenuto apprezzabile l’utilizzo da parte dei giudici di merito del criterio dell’incidenza percentuale dei ricavi dell’attività consulenza del socio/collaboratore sui diritti patrimoniali del sindaco in seno all’associazione professionale di appartenenza (nel caso di specie del 70%).