In merito alla portata della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, i giudici di legittimità hanno evidenziato – muovendo dalla premessa secondo cui “la responsabilità dell’ente trova giustificazione in una colpa di organizzazione, ovvero in un deficit dell’organizzazione che si pone quale causa del reato” – che ai sensi dell’art. 5 del ricordato Decreto vi è una “importante implicazione nella qualità della persona fisica autrice del reato: ove si tratti di [un soggetto apicale], l’adozione e la efficace attuazione di idoneo MOG non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente, ancora occorrendo che esso sia stato fraudolentemente eluso. Nel caso di soggetto sottoposto [all’altrui direzione e controllo], l’adozione e l’efficace attuazione di idoneo MOG è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’ente, anche quando il reato sia stato reso possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e controllo gravanti sui soggetti apicali”. Con particolare riferimento ai soggetti posti in posizione apicale nell’organizzazione dell’ente, la Suprema Corte ha segnalato che “deve essere attentamente esaminato il dato letterale della disposizione (art. 5, comma 1 lett. a), la quale non è rivolta ad individuare le posizioni apicali del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto), bensì a indicare, in termini generali e omnicomprensivi la massima espressione di rappresentanza e di gestione dell’ente-persona giuridica la cui responsabilità è determinata dalla commissione dei reati presupposto”, e ciò anche ove il reato presupposto riguardi la violazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Deve trattarsi, in altri termini, di un soggetto le cui funzioni si riferiscono “all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e [che] viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, il potere di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello”. Nel caso di specie è stato confermato che il delegato del datore di lavoro e RSPP non può essere ricondotto a tali figure apicali, nonostante l’ampiezza della delega ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.