In materia di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare nei confronti dei cessati amministratori e sindaci, la Corte di Cassazione ha ricordato che “la prova dell’esistenza del danno,del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento illegittimo degli organi della società fallita spetta all’attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilità dell’evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge”.