La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha recentemente precisato i confini del divieto di abuso di posizione dominante di cui all’art. 102 TFUE nel caso in cui vi sia un’impresa dominante che, nella distribuzione dei propri prodotti, strutturi e si avvalga di una rete di distribuzione, organizzata su base esclusivamente contrattuale, prevedendo vincoli di esclusiva in capo ai distributori. A questo riguardo, la Corte ha chiarito che l’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che: (i) i comportamenti adottati da distributori facenti parte della rete di distribuzione dei prodotti o dei servizi di un produttore che gode di una posizione dominante possono essere imputati a quest’ultimo, qualora sia dimostrato che tali comportamenti non sono stati adottati in modo indipendente da detti distributori, ma fanno parte di una politica decisa unilateralmente da tale produttore e attuata tramite tali distributori; (ii) in presenza di clausole di esclusiva contenute in contratti di distribuzione, l’autorità nazionale garante della concorrenza è tenuta, per accertare un abuso di posizione dominante, a dimostrare, alla luce di tutte le circostanze rilevanti e tenuto conto, segnatamente, delle analisi economiche eventualmente prodotte dall’impresa in posizione dominante riguardo all’inidoneità dei comportamenti in questione ad escludere dal mercato i concorrenti efficienti tanto quanto essa stessa, che tali clausole siano capaci di limitare la concorrenza. La Corte ha inoltre precisato che il ricorso al criterio “del concorrente altrettanto efficiente” ha carattere facoltativo, tuttavia, se i risultati di un siffatto criterio sono prodotti dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità garante è tenuta a esaminarne il valore probatorio.