In materia di abusi di mercato, l’art. 185 TUF sanziona penalmente chiunque manipola il mercato diffondendo notizie false (manipolazione informativa) o ponendo in essere operazioni simulate o altri artifizi (manipolazione operativa) concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Pronunciandosi in merito alle principali caratteristiche dell’illecito in oggetto, i giudici di legittimità hanno ribadito che “l’alterazione nell’andamento del titolo azionario […] certamente assume una valenza altamente sintomatica dell’idoneità della condotta illecita [ma ciò non toglie] che il delitto di cui all’art. 185 TUF sussiste a prescindere da variazioni del valore del titolo azionario, tutelando la fattispecie in questione l’interesse dell’ordinamento giuridico alla corretta formazione del prezzo dello strumento finanziario”. Si tratta, dunque, di un reato di mera condotta e di pericolo concreto. L’idoneità alterativa dei prezzi deve essere valutata dal giudice secondo il “criterio di accertamento giurisdizionale della prognosi postuma [di matrice controfattuale], che implica un giudizio ex ante e in concreto [riguardante i] dati fattuali esistenti al momento dell’esecuzione della condotta illecita, allo scopo di accertare l’idoneità a produrre gli effetti distorsivi del mercato azionario”.