L’art. 2392 c.c. dispone, fra l’altro, che in caso di violazione dei propri doveri gli amministratori “sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. In merito all’azione rivolta…