I giudici di legittimità hanno recentemente ricordato il seguente principio di diritto in materia di responsabilità degli amministratori di un ente creditizio in relazione alla concessione di finanziamenti: “Gli amministratori di un istituto di credito, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale arrecato al patrimonio della banca e consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia, pertanto, necessario attendere l’esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati”. Nel caso di specie, il danno da risarcire è stato quantificato e liquidato con applicazione di “un criterio equitativo, nella somma corrispondente al credito complessivamente erogato dalla banca senza rispettare i criteri economicità e prudenzialità”, in quanto i responsabili avevano “adottato scelte o avallato deliberati in contrasto con le più elementari regole dell’accorto banchiere”, nonché “omesso di adottare misure atte ad impedire le irregolarità delle operazioni che venivano perpetrate nella piena “consapevolezza in ordine alle gravi anomalie e ai pesanti deficit organizzativi dell’azienda”.