L’art. 127-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) prevede la possibilità di attribuire il voto c.d. “maggiorato” ai soci degli emittenti quotati, fino a un massimo di due voti per azione, a fronte del possesso continuativo della singola azione non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’apposito elenco tenuto dall’emittente di riferimento. La legge prevede che in caso di cessione delle azioni, il beneficio del voto maggiorato viene meno, precisando che, se lo statuto non dispone diversamente, il voto maggiorato è conservato, fra l’altro, in caso di successione mortis causa. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) ha recentemente chiarito che anche l’eventuale divisione della comunione ereditaria tra gli eredi del titolare originario delle azioni con voto maggiorato non comporta la perdita di quest’ultimo beneficio, in quanto vicenda riconducibile alla successione mortis causa.