In materia di reati fallimentari, la Suprema Corte ha recentemente evidenziato che l’amministratore (nel caso di specie unico) dimissionario, ma non ancora sostituito dall’assemblea dei soci, rimane soggetto ai medesimi obblighi in essere prima della rinuncia alla carica, nonché pienamente responsabile in forza del regime della prorogatio. Infatti, “l’art. 2385 c.c., comma 2 non è norma limitativa delle attribuzioni dell’amministratore nel periodo di proroga, sicché deve escludersi che i compiti di gestione di detti amministratori siano circoscritti, in tale periodo, agli atti di ordinaria amministrazione […] e, dunque, che [all’amministratore] fossero estranei compiti di tenuta regolare della documentazione contabile”.