La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha recentemente adottato e pubblicato una nuova massima in materia societaria. Ricordando che la Commissione Società elabora indicazioni per casi di difficile interpretazione, indicando ai notai – e, più in generale, agli operatori – principi a cui uniformarsi nel giudizio sulla iscrivibilità degli atti societari a loro affidati, la nuova massima (Massima n. 209) fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo istituto della scissione mediante scorporo, ai sensi dell’art. 2506.1 c.c. La massima chiarisce, fra l’altro, che: (i) “È legittima una scissione mediante scorporo – con assegnazione di parte del patrimonio della società scissa a una o più beneficiarie, a fronte dell’assegnazione di partecipazioni di queste ultime alla società scissa stessa – anche nei confronti di società beneficiarie preesistenti”, dovendosi applicare, salvo ricorra una condizione di inapplicabilità, la disciplina ordinaria relativa al rapporto di cambio; (ii) “La scissione mediante scorporo – a favore di beneficiarie di nuova costituzione o anche preesistenti – può essere eseguita con assegnazione di qualsiasi componente del patrimonio della società scissa, a prescindere dal fatto che l’oggetto dell’assegnazione sia o non sia qualificabile come ramo d’azienda”.