La Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla distinzione fra due ipotesi di reato particolarmente affini: da un lato, la sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili; dall’altro, la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio sociale. A questo proposito la pronuncia in oggetto ha evidenziato che “la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica”, invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità”.