In materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale da un punto di vista penalistico, la Suprema Corte ha recentemente avuto occasione di sottolineare che “Il controllo sindacale, in quanto posto a tutela degli interessi dei soci e di quello (preminente) dei creditori e pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali, non si esaurisce in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori: deve necessariamente sostanziarsi nell’oggettivo riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione ed estendersi al contenuto della gestione sociale e alla conseguente verifica di conformità delle scelte degli amministratori ai canoni d’una buona amministrazione e della loro compatibilità con i fini propri della società”. Da tale premessa i giudici di legittimità hanno tratto il principio ad avviso del quale, “ove nell’esercizio dei suoi poteri di controllo e di vigilanza abbia conoscenza di condotte illecite degli amministratori, il sindaco ha il dovere di intervenire per impedirne la realizzazione. E la relativa omissione determina la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato eventualmente commesso all’amministratore”.