Come noto, in materia di diritti dei soci di società a responsabilità limitata, l’art. 2476, comma 2, c.c. prevede che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione”. Pronunciandosi sulla portata di tale norma, il Tribunale di Bologna ha recentemente confermato che: (a) quanto all’esercizio di tale diritto, esso “non trova limiti specifici, se non quelli desumibili dal comportamento secondo buona fede, ed in genere dalle esigenze di tutela della società medesima”; (b) “attengono all’esercizio della suddetta facoltà anche la possibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, nonché di operare l’esame così richiesto attraverso terzi professionisti appositamente incaricati”.