Come noto, gli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 impongono specifici obblighi in capo al datore di lavoro e ai soggetti preposti alla sicurezza del lavoro circa l’informazione e la formazione dei lavoratori. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente confermato che: (a) la violazione di tali obblighi “integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto”; (b) il datore di lavoro “deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori”; (c) il datore di lavoro che “non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell’infortunio occorso al lavoratore, laddove l’omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell’evento”; (d) in caso di inadempimento agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, il soggetto inadempiente “risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”.