L’art. 187-quinquies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza o TUF) prevede un particolare regime di responsabilità dell’ente nel caso in cui sia commesso “nel suo interesse o a suo vantaggio” un illecito di market abuse da parte, fra l’altro, di: (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, oppure (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno di questi ultimi. Ciò secondo uno schema attributivo di responsabilità simile a quello di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che: (i) “è ravvisabile un interesse della società nei casi in cui, perseguendo un proprio autonomo interesse, l’autore materiale o morale dell’illecito oggettivamente realizzi, o ponga in essere una condotta idonea a realizzare anche quello dell’ente”, seppur no in via esclusiva, (ii) “la mera predisposizione di modelli organizzativi utilizzati dalla società e la semplice asserzione della loro validità, in difetto dell’allegazione e della prova in concreto che essi sarebbero stati effettivamente in grado di prevenire la commissione dei comportamenti illeciti”, non è elemento idoneo a esimere la responsabilità dell’ente.