L’art. 36, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti” (cosiddetto “divieto di interlocking”). Nel 2012, Banca d’Italia, CONSOB e IVASS hanno pubblicato i propri criteri applicativi della norma appena richiamata. Dette Autorità hanno recentemente pubblicato un aggiornamento ai propri criteri applicativi, con particolare riferimento alla rilevanza dimensionale delle imprese e dei gruppi destinatari della disciplina sul divieto di interlocking. In particolare, le Autorità hanno chiarito che “non si dovrà più aver riguardo alla soglia dimensionale riferita ad una sola delle imprese in cui il soggetto si trovi a detenere cariche; la soglia minima di fatturato (realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo d’appartenenza) dovrà, invece, essere individuata in capo ad almeno due intermediari fra quelli in cui il soggetto abbia cariche incrociate”.
Aggiornamento dei Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia”