L’art. 149 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) definisce in modo puntuale i doveri del collegio sindacale delle società con azioni quotate su mercati regolamentati, specificando che tale organo deve vigilare “sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”. A questo proposito, la Suprema Corte ha ribadito un proprio consolidato orientamento secondo cui “la complessa articolazione della struttura organizzativa […] non può comportare l’esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale”. La Cassazione ha inoltre ricordato che la responsabilità dei sindaci per violazione dei propri doveri si applica anche alle operazioni con parti correlate o in situazioni di potenziale conflitto di interessi degli amministratori “realizzate al di fuori dell’oggetto sociale, essendo insufficiente, in tal senso il controllo del comitato interno, volto, viceversa, alla verifica del contenuto economico dell’operazione”. Peraltro, “la responsabilità dei sindaci sussiste […] indipendentemente dall’esito delle singole operazioni ed anche a fronte di insufficienti informazioni da parte degli amministratori, potendo gli stessi avvalersi [di una] vasta gamma di strumenti informativi ed istruttori”.