L’art. 101, par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) detta specifiche regole in materia di intese restrittive della concorrenza, stabilendo che “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno”. Può tuttavia accadere che l’impresa che abbia partecipato a un’intesa illecita in quanto vietata dal citato art. 101 TFUE venga acquistata da un’altra e poi liquidata perché sia quest’ultima a proseguire, in proprio, le sue attività d’impresa. Pronunciandosi in relazione a un caso del tipo di quello appena descritto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che in una situazione “nella quale tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale articolo sono state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa”. Ciò, in particolare, in applicazione del principio di diritto secondo cui “qualora un ente che ha commesso [una] infrazione sia oggetto di una modifica di natura giuridica o organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l’effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l’aspetto economico, vi è identità fra i due enti”.
Vantaan kaupunki v. Skanska Industrial Solutions Oy et al. – Causa C 724/17