Come noto, in materia di trasferimento dei contratti pendenti nell’ambito di operazioni di trasferimento d’azienda (o di ramo d’azienda), l’art. 2558 c.c. prevede che “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”. A questo proposito, la Suprema Corte ha recentemente ricordato e confermato che: (a) la disposizione richiamata si discosta radicalmente dall’ipotesi della cessione del contratto di cui all’art. 1406 c.c., in quanto si deroga al necessario consenso del contraente ceduto, (b) tale previsione “risponde all’intenzione del legislatore di realizzare, con tale meccanismo, l’interesse di carattere generale di favorire la circolazione di complessi aziendali completi ed efficienti. Interesse che rischierebbe di rimanere frustrato se si ritenesse necessaria, ai fini del prodursi del fenomeno successorio, un’accettazione espressa dei contratti e delle pattuizioni per la cui validità è richiesta la forma scritta”.