È stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il testo della Comunicazione della Commissione recante “Linee Guida per un’interpretazione comune del termine ‘danno ambientale’ di cui all’articolo 2 della Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”. Ricordando che la Direttiva in parola ha istituito un quadro per la responsabilità ambientale “basato sul principio ‘chi inquina paga’, per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale” e che “il termine ‘danno ambientale’ è fondamentale nell’impianto della Direttiva, ed è utilizzato per definirne lo scopo generale”, le Linee Guida rispondono a un’esigenza individuata dalla Commissione a seguito di alcune valutazioni relative alla Direttiva, ossia fronteggiare gli ostacoli all’attuazione della stessa derivanti da una “considerevole mancanza di uniformità nell’applicazione di alcuni concetti fondamentali, in particolare legati alla nozione di danno ambientale”. In particolare, le Linee Guida: (i) delineano il contesto giuridico e normativo nel quale trova applicazione la definizione di “danno ambientale”; (ii) esaminano nel dettaglio le categorie di danno ambientale, ossia il danno alle specie e agli habitat naturali protetti, il danno alle acque e il danno al terreno; (iii) identificano quali destinatari gli Stati membri, le autorità competenti, gli operatori, le persone fisiche e giuridiche e i fornitori di garanzie finanziarie.