Nel caso dei “Derivati MPS”, noto alle cronache e molto rilevante per i delicati profili giuridici rilevanti nella vicenda oggetto di scrutinio da parte dei giudici milanesi, sono stati ribaditi alcuni importanti principi di diritto in materia di responsabilità penale dei componenti del collegio sindacale in relazione alle irregolarità nella tenuta delle scritture contabili da parte degli amministratori. Dopo aver richiamato i puntuali e stringenti doveri dell’organo di controllo ai sensi di legge, il Tribunale di Milano ha confermato che da essi discende indubbiamente in capo ai sindaci una posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p. (concorso omissivo nel reato commissivo di terzi), “assunta con l’accettazione dell’incarico, a tutela della società, socie e terzi creditori”. In relazione all’elemento soggettivo, la sentenza in oggetto ha ricordato che “è necessario emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali d’allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà di non attivarsi per scongiurare detto evento”. Infine, la mera presenza di un diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti non può esonerare di per sé sola i sindaci, in quanto questi ultimi potrebbero essere venuti meno in ogni caso ai propri doveri per omessa o insufficiente vigilanza “sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e relativa affidabilità nel rappresentare correttamente i fatti di gestione (all’esito di un controllo sintetico complessivo su metodi e procedure di redazione del bilancio)”.