Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 individua il regime normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel caso in cui venga commesso, nel loro interesse o a loro vantaggio, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto medesimo. Gli artt. 28 ss. di quest’ultimo disciplinano puntualmente le sorti della responsabilità dell’ente e del relativo procedimento in caso di operazioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento d’azienda. Dette disposizioni nulla dispongono, invece, in relazione all’estinzione dell’ente a seguito del suo scioglimento e della conseguente cancellazione dello stesso dal registro delle imprese. Discostandosi (consapevolmente ed esplicitamente) della conclusioni raggiunte in una precedente sentenza del medesimo giudice di legittimità, la Suprema Corte ha evidenziato – a seguito di un articolato ragionamento, mirato anche a superare il precedente difforme – che “la cancellazione della società può certamente porre un problema di soddisfacimento del relativo credito ma non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”. Muovendo da questa premessa, la pronuncia in oggetto ha enunciato il seguente principio di diritto: “la cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si contesti [la commissione nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati “presupposto” di cui al D.Lgs. 231/2001] non determina l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”.