Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha recentemente adottato il Pronto ordine n. 254 del 1° marzo 2022, in materia di affidamento dell’incarico di componente del collegio sindacale a una società tra professionisti (cd. STP). Più precisamente, il quesito sottoposto al CNDCEC da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza aveva ad oggetto la possibilità che l’incarico di sindaco affidato a una STP venisse materialmente eseguito dal socio professionista della STP in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta, purché previamente individuato nella relativa delibera di nomina. All’esito di un’attenta analisi del quesito, il CNDCEC ha precisato: (i) con riferimento all’incarico di revisore legale, che “non può assumere la qualifica di socio professionista di STP il soggetto iscritto unicamente nel registro dei revisori legali tenuto dal [Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)], non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico”. L’esercizio dell’attività di revisione legale è dunque consentito “unicamente ai soci professionisti della STP [che siano] iscritti anche nel registro dei revisori legali istituito presso il MEF”; con la conseguenza che “il professionista iscritto all’Albo e contemporaneamente iscritto al registro dei revisori legali può far parte della compagine di una STP, e che [solamente] a quest’ultimo professionista può essere affidato l’incarico di revisione legale eventualmente conferito alla STP”; (ii) per quanto concerne invece l’incarico di componente del collegio sindacale o di sindaco unico, che “l’intera disciplina dell’organo di controllo presente nel nostro ordinamento si bas[a] sulla personalità della prestazione e sulle caratteristiche personali del sindaco, componente del collegio sindacale”, ritenendo pertanto concepito l’incarico di sindaco come una prerogativa propria della (sola) persona fisica ed escludendo la possibilità di affidare tale incarico a una STP. Il CNDCEC ha infine concluso precisando che “non essedo precluso al socio di STP esercitare la propria attività anche a titolo individuale, egli potrà essere sempre nominato componente di collegio sindacale ovvero sindaco unico di s.r.l. al di fuori della compagine societaria cui appartiene”.