Come noto, gli enti creditizi, specie quelli di maggiori dimensioni, non limitano la propria attività a quella caratteristica bancaria, operando spesso anche nel settore della prestazione di servizi di investimento. In merito ai doveri degli amministratori non esecutivi (ossia privi di deleghe) in relazione alla prestazione di servizi di investimento da parte dell’ente amministrato, nonché al correlato regime di responsabilità, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “è richiesto a tutti gli amministratori, che vengono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi ad un comportamento diligente, corretto e trasparente”.