Con riferimento alle ipotesi illecite di distrazione patrimoniale nell’ambito dei gruppi di imprese (per tali dovendosi intendere le realtà d’impresa composte da una pluralità di società legate da “un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridico controllante”), la Corte di Cassazione ha recentemente ricordato che “Il trasferimento di risorse infragruppo […], specialmente quando venga effettuato a vantaggio di una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve essere qualificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 216 I. fall, sul rilievo che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sono persone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata mai potrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società ad una altra dotata, ovviamente, di una autonoma personalità giuridica, posto che la garanzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperato allorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguente diminuzione della garanzia”.