La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto in materia di società a partecipazione pubblica e rapporto fra la medesima e i componenti del proprio organo amministrativo: “il rapporto di amministrazione rientra a pieno titolo in ambito privatistico, in quanto la nomina e la revoca di amministratori e sindaci delle società a partecipazione pubblica (anche costituite secondo il modello delle società in house providing) da parte dell’ente pubblico debbono essere ascritte agli atti societari a valle della scelta di fondo di utilizzazione del modello societario e restano perciò interamente assoggettate alle regole del diritto privato commerciale proprie del modello recepito […] senza essere riconducibili all’esercizio di alcun pubblico potere, come si evince chiaramente dal testo dell’art. 2449 c.c., il quale, da un lato, individua nello statuto sociale, e dunque in un atto fondamentale di natura negoziale, la fonte esclusiva dell’attribuzione al socio pubblico della facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla sua partecipazione, con la correlata facoltà di revocarli, e, dall’altro, precisa che gli amministratori così nominati hanno i medesimi diritti e i medesimi obblighi di quelli designati dall’assemblea”.